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Appello al Parlamento per fermare il DdL Delega sulle “Politiche in favore delle persone anziane” e per
garantire il diritto alle cure sanitarie per le persone malate croniche non autosufficienti.
Ill.mi Capigruppo alla Camera e al Senato,
Il Consiglio dei Ministri del Governo Meloni, in continuità con quanto già avviato dal Governo Draghi, nella
giornata del 19 gennaio 2023 ha approvato il Disegno di Legge Delega sulla Non Autosufficienza ovvero il
DdL Delega sulle “Politiche in favore delle persone anziane”, che è in realtà una controriforma epocale che
esclude dalle cure sanitarie e socio-sanitarie i malati cronici non autosufficienti (per ora anziani, ma con
prevedibile estensione a tutti coloro che sono giudicati assimilabili). Si tratta di un testo inaccettabile per le
persone malate non autosufficienti e le loro famiglie: un provvedimento che – se approvato – non
concederà un solo nuovo diritto alle persone anziane malate croniche non autosufficienti (e alle persone
con disabilità grave) e, anzi, sottrarrà clamorosamente diritti a queste categorie di italiani, emarginandole
rispetto ai servizi cui hanno diritto gli altri cittadini, in violazione della Costituzione. Pertanto lo scrivente
Coordinamento Nazionale (CDSA) in difesa delle persone anziane malate e non autosufficienti fa appello al
Parlamento italiano affinchè venga fermato il DdL sulla non autosufficienza che non risponde a quanto ci si
aspettava sul tema della integrazione socio-sanitaria e della presa in carico sul versante sanitario e sociale
di queste persone con diversi bisogni. In particolare si osserva quanto segue: - In base alla normativa
nazionale vigente, le persone malate croniche non autosufficienti e le persone con demenza, compresa la
malattia di Alzheimer, sono riconosciute come persone con bisogni sanitari e socio-sanitari. Una volta che
ne sia certificata la loro condizione di non autosufficienza, conseguente a patologie croniche invalidanti, è il
Servizio sanitario che ha il dovere costituzionale e legale di prestare tutte le cure necessarie, per tutto il
tempo necessario, definite nei Lea sanitari e socio-sanitari (articolo 32 Costituzione, legge 833/1978 e
s.m.i). Invece il DdL sulla non autosufficienza dimostra di non promuovere la preminente competenza del
Servizio sanitario nazionale a tutela di queste persone malate e delle loro famiglie. In particolare il DdL non
prevede nessun nuovo diritto esigibile a contributi economici a sostegno della domiciliarità in ambito Lea
per garantire le cure di cui hanno bisogno le persone malate non autosufficienti curate a casa h24, ogni
giorno. E quindi, di fatto, trascura le esigenze sociosanitarie quotidiane di queste persone malate e le
crescenti difficoltà dei familiari accuditori (c.d. caregiver), in maggioranza donne, che si assumono sempre
più spesso responsabilità e oneri di competenza dell’Asl, sopportando pesanti costi. La normativa vigente
prevede, inoltre, che nel caso in cui emergano necessità di ulteriori prestazioni di natura sociale o
assistenziale, rientranti nei Leps, le persone malate croniche non autosufficienti (e le persone con disabilità
in condizioni similari) hanno diritto a prestazioni sociali o di assistenza aggiuntive erogate dagli Enti locali
(Comuni singoli o associati) che, se rientranti nei Leps, dovrebbero essere esigibili per gli aventi diritto,
previa valutazione economica tramite Isee familiare (articolo 38 Costituzione). Al contrario nel DdL sulla
non autosufficienza non è assicurata l’esigibilità di queste prestazioni previste e indicate come Leps e per
ben 13 volte si ribadisce che le stesse possono essere erogate compatibilmente con le risorse stanziate a
legislazione vigente (Legge 328/2000, Fondo per le non autosufficienze e Fondo caregiver). - È
incostituzionale prevedere – come fa il DdL sulla non autosufficienza - l’istituzione di ‘Sistema nazionale di
assistenza anziani”, (con la conseguente costituzione del CIPA), nel quale emarginare le persone anziane
malate non autosufficienti sottraendole alla titolarità del Servizio sanitario nazionale quando hanno
necessità di cure di lungo termine (tutte le fasi post acuzie o cure estensive). “La tutela della salute delle
persone anziane” deve rimanere di competenza del SSN “anche al fine di prevenire e di rimuovere le
condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione” come previsto dalla legge istitutiva del SSN
(articolo 2, secondo comma, lettera F della legge n. 833 / 1978) - Il DdL sulla non autosufficienza contiene
l’assalto al diritto oggi esigibile, universalistico e non vincolato all’Isee o ai redditi disponibili all’indennità di
accompagnamento, unico risarcimento certo dello Stato, erogato «al solo titolo della minorazione» (legge
18 del 1980) per chi dipende in tutto e per tutto dall’aiuto di altri per le funzioni vitali. Nel testo della legge
delega il diritto all’indennità (non più tale, ma uno degli elementi del budget di cura) perde carattere di
universalità ed è sottoposto alla valutazione discrezionale (e non più su elementi oggettivi) di una
commissione unica, il cui scopo è il recupero di risorse “rinvenienti dai risparmi di spesa” che si prevede di
realizzare riducendo gli importi e gli aventi diritto. - Il DdL sulla non autosufficienza dimentica quanto
previsto dal PNRR, Missione 6 – Salute: reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni
erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case
della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della
telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. Per quanto sopra il
Coordinamento Nazionale (CDSA) chiede: - di ribadire la competenza sanitaria sulla cura (in fase di acuzie,
così come a lungo termine e per le loro specifiche esigenze di tutela della salute) delle persone malate
croniche non autosufficienti - di assicurare con i necessari provvedimenti il pieno rispetto e attuazione dei
diritti delle persone malate non autosufficienti(di tutte le età) di essere curate dal Servizio sanitario
nazionale «senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino
l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» (articolo 1 della legge 833 del 1978) e «senza limiti di
durata» (articolo 2 della legge 833 del 1978) - di non consentire la creazione di Sistemi alternativi «al
ribasso» rispetto al Servizio sanitario nazionale (come sarebbe il ‘Servizio nazionale assistenza anziani’) - di
difendere l’impianto fondamentale della conquista previdenziale dell’indennità di accompagnamento
(sancito dalla legge 18/1980), somma che viene erogata «al solo titolo della minorazione» e che consente di
considerare tale cifra (eventualmente, e a nostro avviso fondatamente, da elevare per le persone malate
non autosufficienti) come un vero strumento di riequilibrio rispetto alla disabilità. - di finalizzare la
valutazione multidimensionale dei bisogni ”di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale” della persona
anziana unicamente alla elaborazione del PAI. In quella sede non deve rientrare la valutazione delle
capacità economiche della persona perché queste andrebbero a modificare o condizionare l’offerta
pubblica dei servizi necessari. E quindi per tutte queste ragioni, operativamente, il CDSA chiede di fermare
l’iter del DdL Delega sulla non autosufficienza e di non ritenere concluso l’iter del percorso di riforma della
normativa in merito alla non autosufficienza. Nello specifico il Coordinamento Nazionale chiede l’apertura
di un confronto mirato alla stesura di un testo di legge di riordino degli interventi sanitari e socio-sanitari
obbligatori del Servizio sanitario a garanzia delle cure di lungo termine (Ltc) di cui necessitano tutte le
persone anziane malate e non autosufficienti. È necessaria una legge di riordino, che apporti i necessari
miglioramenti al sistema di presa in carico di queste persone. Per questo si propongono alcuni punti che il
Coordinamento Nazionale (CDSA) ha elaborato in un documento nazionale con il quale vorrebbe aprire una
costruttiva e operativa collaborazione. Nel documento del Coordinamento Nazionale (CDSA) i punti
principali riguardano: - Avviare un programma generale di prevenzione territoriale - Assicurare il
potenziamento dei servizi sanitari territoriali e il diritto alle prestazioni sanitarie domiciliari di lungo termine
(LTC) quali: l’ospedalizzazione a domicilio e l’ADI (Assistenza domiciliare integrata). Inoltre è indispensabile
inserire il riconoscimento nei LEA di un contributo economico con oneri a carico del Servizio Sanitario,
garantito in modo universalistico, così come già previsto in ambito LEA per i ricoveri convenzionati in RSA,
nell’ambito di un progetto assistenziale individualizzato (PAI) di cure sanitarie e socio-sanitarie predisposto
dall’ASL di residenza con la persona malata (adulta o anziana) non autosufficiente e/o con la persona che lo
rappresenta giuridicamente. - Attivazione concreta e reale delle Case della Comunità per la più completa
presa in carico della persona Le Case della Comunità sono lo strumento attraverso cui coordinare tutti i
servizi, con all’interno il Punto Unico di Accesso. Prevedono un team multidisciplinare di medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di comunità, riabilitatori e altri professionisti
della salute e dove sono presenti gli assistenti sociali. - Devono essere inoltre attivati nel territorio di
residenza della persona anziana altri servizi che possano concorrere come azione di prevenzione al
ricovero, attraverso interventi diretti al sostegno dei suoi familiari o che permettano all’interessato la
permanenza in contesti di tipo familiare. Ci si riferisce in particolare ai: o Centri Diurni socio-sanitari che
dovranno essere potenziati con interventi terapeutici, riabilitativi, educativi/abilitativi e di socializzazione,
indispensabili per il mantenimento delle autonomie e il controllo delle malattie, specie in caso di demenza;
o Co-Housing o comunità familiari per promuovere la convivenza di persone anziane ancora autosufficienti
o con limitata autonomia, con prestazioni domiciliari assicurate da parte dell’ASL/ATS. - Premessa la
necessità di incrementare e riorganizzare le cure domiciliari, si ritiene necessario ripensare un modello di
RSAe strutture similari che si occupi in modo globale della cura delle persone anziane malate e non
autosufficienti, con la previsione di cure sanitarie adeguate, cure assistenziali e riabilitative, lungodegenza,
hospice. Queste strutture sanitarie devono essere a prevalente gestione pubblica, si devono occupare della
cura, della riabilitazione e di tutte le prestazioni di cui necessitano le persone anziane, malate croniche e
non autosufficienti. Le prestazioni devono rientrare nell’ambito di quelle sanitarie e sociosanitarie garantite
dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della L.833/78, e del DPCM n.15 del 12.1.2017 (Livelli Essenziali di
Assistenza socio-sanitaria), della legge 38/2010. In considerazione dell’aumento delle problematiche
cliniche e della necessità di prestazioni di tutela personale dei degenti, si ritiene indispensabile aumentare
dal 50 al 70% la quota sanitaria che compete alle Regioni sulle rette di degenza. Andrà altresì richiesto il
pieno rispetto della legge 24/2017 (sul rischio di salute) e del nuovo piano pandemico. All’interno delle RSA
e strutture similari devono essere previsti dei Comitati di partecipazione dei Familiari, che possano avvalersi
del contributo di figure esterne indipendenti e competenti. I Comitati devono operare sulla base di un
Regolamento tipo definito con delibera regionale e concordato anche con le rappresentanze dell’utenza.
Andrà in oltre rivisto il criterio attraverso il quale si quantifica il numero adeguato di operatori
sanitari/assistenziali all'interno delle strutture (RSA) che ad oggi viene demandato alle regioni e perlopiù
utilizza il criterio del “minutaggio”.
Coordinamento per il Diritto alla Sanità per le Persone Anziane malate e non autosufficienti – CDSA