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Movimenti di Lotta per la Salute, l'Ambiente, la Pace e la Nonviolenza

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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N°……

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Crucioli,


Norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze poli e perfluoroalchiliche
(PFAS).

RELAZIONE

ONOREVOLI SENATORI - Le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti organici formati da
una catena alchilica di lunghezza variabile (in genere da 4 a 14 atomi di carbonio) totalmente fluorurata e da un
gruppo funzionale idrofilico, generalmente un acido carbossilico o solfonico.
Le molecole più utilizzate e note di questa famiglia sono l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS), l’acido
perfluoroottanoico (PFOA), e più recentemente i composti ADV e cC6O4.
Le loro proprietà e caratteristiche chimiche hanno conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a
causa della loro persistenza e mobilità, e sono state rilevate in concentrazioni significative negli ecosistemi e
negli organismi viventi.
I PFAS sono particolarmente presenti nelle aree di pregressa produzione (ad esempio in Veneto, Trissino,
stabilimento Miteni) e in quelle di attuale produzione e utilizzo (ad esempio Alessandria, stabilimento Solvay),
ma la loro progressiva diffusione riguarda l’intero territorio nazionale.
Le ricerche condotte dall’equipe del Professor Carlo Foresta hanno permesso di identificare numerosi
meccanismi biologici che sottendono le manifestazioni cliniche associate all’esposizione a PFAS: ridotta fertilità
maschile e femminile, ritardo del menarca, ridotta densità ossea, riduzione dei parametri antropometrici e genitali
indicativi di un’azione inibente sul testosterone. Sulla base di queste evidenze, la comunità scientifica ha
riconosciuto gli effetti dei PFAS come interferenti endocrini e metabolici nell’uomo, promuovendo attività di
sensibilizzazione con l’obiettivo di considerare tali sostanze suscettibili di approfondimenti tossicologici,
normativi e legislativi.
La ricerca chimica per individuare alternative non può basarsi solo su piccole modificazioni di molecole già note,
che devono invece essere abbandonate e devono essere individuati sostituti la cui attività biologica sia valutata
ancor prima della loro immissione nella produzione industriale.
Pertanto, preso atto degli indirizzi e delle ammonizioni della Commissione parlamentare Ecoreati, dell’ONU e
dell’OMS, il presente disegno di legge stabilisce che i limiti di scarico in aria, in acqua e nel sottosuolo dei PFAS
siano portati allo zero tecnico, al pari delle acque potabili.



DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità)
1. La presente legge concerne la lavorazione, l’uso, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio nazionale, delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e dei prodotti che le contengono, e detta
norme per la loro dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'importazione,
dell'esportazione e dell'utilizzazione dei PFAS e dei prodotti che li contengono, per la realizzazione di misure di
decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da PFAS, per la ricerca finalizzata alla
individuazione di materiali sostitutivi, alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da PFAS.

ART. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per PFAS le sostanze poli e perfluoroalchiliche consistenti in
composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza variabile totalmente fluorurata e da un gruppo
funzionale idrofio.

ART. 3
(Divieti e autorizzazioni)
1. È vietato l’uso, la commercializzazione e la produzione di PFAS o di prodotti contenenti PFAS.
2. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero dello Sviluppo
Economico e il Ministero della Salute è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità
massima di 1.000 chilogrammi annui e non oltre il 31 dicembre 2025, per utilizzi non sostituibili con prodotti
equivalenti disponibili.
3 Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dello Sviluppo Economico che dispone, con proprio
provvedimento assunto d’intesa con i Ministeri della Transizione Ecologica e della Salute, la ripartizione pro-
quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative.


ART. 4.

(Valori limite)
1. La concentrazione complessiva di PFAS nei luoghi di lavoro, delle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 3
commi 2 e 3 della presente legge, ove si utilizzano o si trasformano o si smaltiscono PFAS, nei luoghi ove si
effettuano bonifiche, nelle unità produttive ove le imprese o gli enti autorizzati svolgono attività di
trasformazione o di smaltimento dei PFAS o di bonifica delle aree interessate, non può superare il valore limite
di 5 nanogrammi per metro cubo di aria.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da PFAS, compresi
gli effluenti liquidi e gassosi contenenti PFAS, sono fissati a zero, inteso come la minima quantità tecnicamente
rilevabile.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la
normativa comunitaria, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 5.
(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica)
1. Le imprese, autorizzate ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 della presente legge, che utilizzano PFAS, direttamente
o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dai PFAS, inviano
annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui
ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di PFAS utilizzati e dei rifiuti di PFAS che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento
o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata
delle loro attività e le esposizioni ai PFAS alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti PFAS;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela
dell'ambiente.
2. Le aziende sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e
predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della Salute.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività
dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
4. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano tramite le aziende sanitarie locali monitorano lo
stato di salute dei lavoratori e dei cittadini che sono stati esposti a PFAS, e lo stato di salute dell’ambiente,
individuano le azioni necessarie per contrastare gli effetti di tale esposizione nonché i siti che necessitano azioni
di bonifica. conformando l’azione ai principi di responsabilizzazione, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione e nell'utilizzo di PFAS nonché del principio “chi inquina paga”.

ART. 6
(Norme di attuazione)
1. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro della Salute,
stabilisce con proprio decreto i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dei PFAS e dei prodotti che
contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di PFAS.
2. Il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Salute, adotta con proprio decreto,
da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari e
le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocui i PFAS.

ART. 7.
(Sanzioni)
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché
l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da euro 100.000 a euro
500.000.
2. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dello Sviluppo Economico dispone
la cessazione delle attività delle imprese interessate.

ART. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.